Accade spesso che gli autori decidano di collaborare: ecco
che allora, dal punto di vista legale, possono sorgere due situazioni
principali (frequenti nella prassi) che guardano al prodotto di tali
collaborazioni: opere cosiddette "collettive" ed opere cosiddette
"composte".
Le opere "collettive" sono quelle in cui ciascuna
parte da cui è formata l'opera resta distinta ed autonoma rispetto alle altre.
Un'antologia, ad esempio, è un'opera collettiva, perché troveremo i testi di
Tizio, cui seguono i testi di Caio e quelli di Sempronio. L'opera è, in questo
caso, una somma di opere, né più e né meno.
Questo, evidentemente, crea delle conseguenze: ai singoli
collaboratori dell'opera collettiva è riservato, anzitutto, il diritto di
utilizzare la propria opera separatamente. I diritti di utilizzazione economica
sull'opera collettiva, invece, spettano all'editore, salvo non si sia pattuito
diversamente. Colui che viene considerato "autore" dell'opera
collettiva (cioè dell'opera nel suo insieme) è colui che dirige, che cura, che
gestisce e che organizza. Ricordando, comunque, quanto detto sopra: se questi è
autore dell'opera collettiva, è anche vero che ciascun autore di ogni singola
parte, conserva la propria autonomia sull'utilizzo "esterno" della
propria opera.
Le opere "composte" hanno una identità meno
"separabile". Possono, infatti, essere suddivise in parti, ma tale
suddivisione porta ad un risultato molto diverso dall'opera nel proprio
complesso.
Un esempio canonico di questo tipo è dato dalle canzoni, in
cui vi sono una parte letteraria ed una musicale. Evidentemente, la musica e le
parole possono, in questo caso, essere divise, ma il risultato finale sarà
molto diverso. Vi è, dunque, una identità organica che risulta più accentuata
rispetto alle singole parti.
Come si suddividono i diritti d'autore nelle opere composte?
Basti pensare, nel caso specifico delle opere musicali, al deposito presso la
SIAE, che richiede la compilazione del cosiddetto "Modulo 112".
Questo modulo ricalca, evidentemente, i criteri di ripartizione tra gli autori
delle singole parti. Sarà così possibile indicare i nominativi degli autori con
le rispettive quote di diritti (che si presumono ripartiti in parti eguali, ma
che possono essere pattiziamente derogate - cioè: se Tizio è autore della
musica, e Caio è autore delle parole, la ripartizione "normale" dei
diritti sarà 50% e 50%, ma i due potrebbero anche mettersi d'accordo per una
ripartizione al 30% e al 70%, ad esempio).
Una disciplina simile a quella prevista per le opere
composte, si ha per le opere "in comunione" (meno frequenti nella prassi). Le opere in comunione
sono quelle in cui il contributo di ciascun artista è indistinguibile ed
inscindibile da quello degli altri. Un esempio? Un quadro dipinto a più mani.
In questo caso la ripartizione dei diritti segue le regole
generali del diritto civile sulla comunione (articoli 1100 e seguenti del
codice civile), quindi presunzione di eguaglianza nelle quote, salvo diverso
accordo che deve essere provato per iscritto.
Ricapitolando:
OPERE COLLETTIVE
possono essere facilmente scisse, e la loro divisione non
muta il profilo sostanziale dell'opera; i diritti morali appartengono ai
singoli autori, ciascuno per la propria parte - mentre i diritti morali
dell'opera nel complesso sono di chi l'ha diretta/organizzata/curata; i diritti
patrimoniali appartengono all'editore (salvo diverso patto); ciascun autore può
utilizzare la propria opera separatamente.
OPERE COMPOSTE
possono essere scisse, ma la loro divisione va a mutare
l'identità sostanziale dell'opera; i diritti morali appartengono ai singoli
autori, ciascuno per la propria parte; i diritti patrimoniali appartengono a
ciascun autore proporzionalmente alla quota.
OPERE IN COMUNIONE
non possono essere scisse (il contributo di ciascun autore è
indistinguibile); i diritti sono ripartiti sulla base delle norme generali
sulla comunione (artt. 1100 ss. c.c.), salva diversa pattuizione scritta.
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