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domenica 12 marzo 2017

Diritto d'autore: OPERE COLLETTIVE, COMPOSTE, IN COMUNIONE

Accade spesso che gli autori decidano di collaborare: ecco che allora, dal punto di vista legale, possono sorgere due situazioni principali (frequenti nella prassi) che guardano al prodotto di tali collaborazioni: opere cosiddette "collettive" ed opere cosiddette "composte".

Le opere "collettive" sono quelle in cui ciascuna parte da cui è formata l'opera resta distinta ed autonoma rispetto alle altre. Un'antologia, ad esempio, è un'opera collettiva, perché troveremo i testi di Tizio, cui seguono i testi di Caio e quelli di Sempronio. L'opera è, in questo caso, una somma di opere, né più e né meno.
Questo, evidentemente, crea delle conseguenze: ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato, anzitutto, il diritto di utilizzare la propria opera separatamente. I diritti di utilizzazione economica sull'opera collettiva, invece, spettano all'editore, salvo non si sia pattuito diversamente. Colui che viene considerato "autore" dell'opera collettiva (cioè dell'opera nel suo insieme) è colui che dirige, che cura, che gestisce e che organizza. Ricordando, comunque, quanto detto sopra: se questi è autore dell'opera collettiva, è anche vero che ciascun autore di ogni singola parte, conserva la propria autonomia sull'utilizzo "esterno" della propria opera.

Le opere "composte" hanno una identità meno "separabile". Possono, infatti, essere suddivise in parti, ma tale suddivisione porta ad un risultato molto diverso dall'opera nel proprio complesso.
Un esempio canonico di questo tipo è dato dalle canzoni, in cui vi sono una parte letteraria ed una musicale. Evidentemente, la musica e le parole possono, in questo caso, essere divise, ma il risultato finale sarà molto diverso. Vi è, dunque, una identità organica che risulta più accentuata rispetto alle singole parti.
Come si suddividono i diritti d'autore nelle opere composte? Basti pensare, nel caso specifico delle opere musicali, al deposito presso la SIAE, che richiede la compilazione del cosiddetto "Modulo 112". Questo modulo ricalca, evidentemente, i criteri di ripartizione tra gli autori delle singole parti. Sarà così possibile indicare i nominativi degli autori con le rispettive quote di diritti (che si presumono ripartiti in parti eguali, ma che possono essere pattiziamente derogate - cioè: se Tizio è autore della musica, e Caio è autore delle parole, la ripartizione "normale" dei diritti sarà 50% e 50%, ma i due potrebbero anche mettersi d'accordo per una ripartizione al 30% e al 70%, ad esempio).

Una disciplina simile a quella prevista per le opere composte, si ha per le opere "in comunione" (meno frequenti nella prassi). Le opere in comunione sono quelle in cui il contributo di ciascun artista è indistinguibile ed inscindibile da quello degli altri. Un esempio? Un quadro dipinto a più mani.
In questo caso la ripartizione dei diritti segue le regole generali del diritto civile sulla comunione (articoli 1100 e seguenti del codice civile), quindi presunzione di eguaglianza nelle quote, salvo diverso accordo che deve essere provato per iscritto.



Ricapitolando:

OPERE COLLETTIVE
possono essere facilmente scisse, e la loro divisione non muta il profilo sostanziale dell'opera; i diritti morali appartengono ai singoli autori, ciascuno per la propria parte - mentre i diritti morali dell'opera nel complesso sono di chi l'ha diretta/organizzata/curata; i diritti patrimoniali appartengono all'editore (salvo diverso patto); ciascun autore può utilizzare la propria opera separatamente.

OPERE COMPOSTE
possono essere scisse, ma la loro divisione va a mutare l'identità sostanziale dell'opera; i diritti morali appartengono ai singoli autori, ciascuno per la propria parte; i diritti patrimoniali appartengono a ciascun autore proporzionalmente alla quota.

OPERE IN COMUNIONE
non possono essere scisse (il contributo di ciascun autore è indistinguibile); i diritti sono ripartiti sulla base delle norme generali sulla comunione (artt. 1100 ss. c.c.), salva diversa pattuizione scritta.

tutti i diritti riservati - il presente post ha valore solo generico, non può essere pertanto sostituito ad una consulenza legale con un esperto di diritto della proprietà intellettuale, che è l'unico soggetto in grado di valutare singoli casi specifici

giovedì 6 agosto 2015

Tutela di Opere Inedite

Una delle maggiori problematiche cui va incontro chi scrive è rappresentata dalla tutela delle proprie opere inedite. Arriva per tutti, infatti, il giorno in cui le proprie scartoffie, siano un nuovo romanzo, una nuova silloge, o un nuovo saggio, debbono uscire dal cassetto e materializzarsi da un editore per una valutazione editoriale. In questo momento, essendo la nostra opera inedita e non essendo mai uscita dalle nostre quattro mura, chi ci garantisce che tra la miriade di potenziali editori non si nasconda qualche abile truffatore, che anziché voler valutare la nostra opera, non farà che appropriarsene spacciandola per propria?
Nessuno è in grado di fornirci questa garanzia, e finiamo col brancolare nel buio. Dobbiamo scegliere se far finta di nulla ed incrociare le dita, oppure cercare una soluzione.
Una prima, possibile soluzione è data dal contattare un notaio. Il notaio è un pubblico ufficiale che è in grado di dare valore ufficiale, appunto, all’esistenza di una data opera in un dato momento. Sarà lui a sigillare una busta contenente la vostra opera inedita certificando in modo assoluto (unico modo per rendere vincibile la sua dichiarazione sarebbe accertarne la non veridicità attraverso un complesso procedimento detto “querela di falso”) che in quel giorno particolare il contenuto della busta risultava già esistente. Ma è chiaro che tale soluzione, per quanto assolutamente funzionale, può avere dei costi non indifferenti.
La seconda, decisamente più percorribile soluzione, è data dallo strumento di tutela di opere inedite previsto dalla SIAE.
Si tratta di un deposito dell’opera inedita, avente durata quinquennale (rinnovabile), che funziona come nel caso del notaio: vi è una prova che ad una certa data (corrispondente a quella del deposito) la nostra opera risultava esistente, così da fornirci un’ottima tutela da possibili indebite sottrazioni o plagi o simili.
Al fine di poter procedere, è necessario scaricare ( qui ) il cosiddetto Modello 350 e compilarlo, firmare ogni singola pagina dattiloscritta dell’opera per esteso (salvo non si tratti di supporto informatico, nel qual caso si procede ad una firma sull’etichetta) , nonché ricevuta del pagamento della tariffa prevista.
Alla data odierna (6 agosto 2015) le tariffe ammontano a 65 euro per gli associati e i mandanti SIAE, a 132 euro per i non associati e 262 euro per persone giuridiche che abbiano la disponibilità dei diritti di utilizzazione economica o per persone fisiche diverse dall’autore cui siano stati ceduti o abbiano comunque acquisito tali diritti.
Per saperne di più, si rinvia al sito della SIAE.
Questi due sistemi sono gli unici che forniscono una garanzia certa nella tutela delle proprie opere inedite, e visto come va il mondo, una tutela in tal senso andrebbe sempre posta in essere prima di iniziare la diffusione del proprio materiale inedito.
Altre tipologie di tutela, come pure peraltro si sente dire talvolta (ad esempio l’autospedizione di buste sigillate con ceralacca), non costituiscono una prova certa (potremmo benissimo inviarci una busta per conto nostro ma sigillarla successivamente). Il timbro postale, in poche parole, non costituisce in questo caso una prova sufficiente.

Anche Internet e la pubblicazione di materiale su un blog, se abbiamo intenzione di cercare poi un editore, può risultare controproducente: l’opera diverrebbe non più inedita, e non necessariamente gli editori avrebbero interesse, a quel punto, a pubblicare qualcosa che è già stato integralmente diffuso (voi, al posto loro, investireste dei soldi per qualcosa di disponibile a tutti, gratis?). Il tutto senza contare che esistono casi in cui l’utilizzazione economica viene ceduta con il solo fatto della pubblicazione, anche in via telematica, con possibili conflitti.
Insomma, si tratta di una giungla, di una gigantesca giungla. Ma seguendo le giuste vie, non è così difficile uscirne indenni.